Nuovo Accordo Stato-Regioni: dal 24 maggio 2026 sono cambiate le regole della formazione sulla sicurezza sul lavoro
Il conto alla rovescia è ormai terminato. Con la piena applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le aziende sono chiamate ad aggiornare percorsi, modalità formative e documentazione per garantire la conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, l’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. A distanza di 12 mesi dalla pubblicazione, il 24 maggio 2026 ha segnato quindi un passaggio fondamentale per aziende, datori di lavoro e soggetti formatori: il periodo di adeguamento può considerarsi concluso e diventa necessario applicare pienamente le nuove disposizioni previste dall’Accordo.
Da questa data, le imprese sono chiamate a verificare che i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano coerenti con i nuovi requisiti: modalità di erogazione, durata dei corsi, aggiornamenti, tracciabilità della partecipazione, verifiche dell’apprendimento e corretta gestione della documentazione. Un cambiamento che rende indispensabile aggiornare procedure interne e piani formativi aziendali, evitando soluzioni improvvisate o non conformi.
Il messaggio per le imprese è chiaro: la fase di adeguamento è finita. Continuare a gestire la formazione secondo logiche superate può esporre l’azienda a non conformità, contestazioni e possibili sanzioni in caso di controllo.
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo non si limita ad aggiornare i corsi: introduce un modello più strutturato di formazione, fondato su qualità didattica, tracciabilità, verifica dell’apprendimento e maggiore coerenza tra contenuti formativi e mansioni svolte in azienda.
Tra gli aspetti più rilevanti ci sono:
- nuove regole per l’erogazione dei corsi;
- maggiore attenzione al progetto formativo;
- verifica finale obbligatoria;
- tracciabilità della partecipazione;
- requisiti più precisi per soggetti formatori, docenti e tutor;
- nuove indicazioni per e-learning, videoconferenza sincrona e formazione in presenza.
Il testo dell’Accordo individua quattro modalità di erogazione dei corsi: presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista. Ogni corso, però, può essere svolto solo nelle modalità ammesse dalla normativa per quello specifico percorso.
E-learning sicurezza sul lavoro: cosa cambia davvero
Uno dei punti più importanti riguarda l’e-learning. Il nuovo Accordo chiarisce che la formazione online non può essere intesa come semplice fruizione di video o materiali digitali, ma deve essere gestita attraverso un sistema organizzato, tracciabile e conforme.
Per e-learning si intende un modello formativo prevalentemente asincrono, basato sull’interazione a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri partecipanti tramite piattaforma informatica. Il soggetto formatore deve disporre di un LMS, cioè un Learning Management System, capace di monitorare e certificare lo svolgimento delle attività, la partecipazione attiva del discente, la durata del collegamento, la progressività del percorso e il superamento delle verifiche intermedie e finali.
Inoltre, i corsi o moduli e-learning devono essere realizzati secondo standard SCORM o sistemi equivalenti, così da garantire il tracciamento della fruizione dei contenuti didattici.
Questo significa che non tutte le piattaforme online sono automaticamente conformi. Le aziende devono verificare che il percorso formativo scelto rispetti requisiti tecnici, organizzativi e documentali.
Quali corsi possono essere svolti in e-learning?
Il nuovo Accordo distingue in modo più preciso i corsi che possono essere erogati online e quelli per cui l’e-learning non è consentito.
Ad esempio, l’e-learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori, mentre per la formazione specifica è ammesso solo per il rischio basso, con alcune limitazioni. Non è invece consentito per la formazione dei preposti, per il corso Datore di Lavoro/RSPP, per i corsi relativi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e per gli operatori addetti alla conduzione di attrezzature specifiche.
Per i preposti, si ribadisce che l’e-learning è espressamente escluso: sono ammesse soltanto la presenza fisica e la videoconferenza sincrona per la parte teorica.
Videoconferenza sincrona: non basta collegarsi online
Anche la videoconferenza sincrona viene disciplinata con maggiore attenzione. L’Accordo la definisce come uno streaming formativo in modalità sincrona, con copresenza e interazione tra docenti e discenti. Viene equiparata alla presenza fisica, ma con un limite importante: non può sostituire i moduli che prevedono addestramento o prova pratica.
Per essere valida, la videoconferenza deve garantire accesso controllato, verifica delle presenze, interazione, gestione degli interventi, tracciamento e svolgimento corretto delle verifiche di apprendimento. Non si tratta quindi di una semplice videochiamata, ma di un ambiente formativo regolato e documentato.
Più documentazione, più tracciabilità, più responsabilità
Il nuovo Accordo rafforza anche la parte documentale. Per ciascun corso il soggetto formatore deve predisporre il progetto formativo, gestire il registro presenze, verificare la frequenza minima del 90%, predisporre il verbale della verifica finale e rilasciare l’attestato.
Per ogni corso deve inoltre essere conservato il fascicolo formativo, contenente dati dei partecipanti, registro presenze, elenco docenti, progetto formativo, programma e verbale di verifica finale. La documentazione deve essere custodita per almeno 10 anni.
Questo passaggio è fondamentale per le aziende: non basta “aver fatto il corso”. È necessario poter dimostrare che la formazione sia stata progettata, erogata, verificata e tracciata secondo i nuovi standard.
Formazione efficace: dal semplice obbligo alla cultura della sicurezza
Un altro elemento centrale del nuovo Accordo riguarda la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro non deve soltanto assicurare che il lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, ma deve anche verificarne l’efficacia nel contesto operativo.
Questo significa osservare se le competenze acquisite vengono realmente applicate: uso corretto dei DPI, rispetto delle procedure, utilizzo sicuro delle attrezzature, capacità di riconoscere e gestire il rischio.
È un cambio di prospettiva importante: la formazione non è più solo un adempimento da archiviare, ma uno strumento concreto per migliorare comportamenti, prevenzione e organizzazione aziendale.
Perché le aziende devono agire subito
La conclusione del periodo transitorio rende urgente una verifica dei percorsi formativi già pianificati o da avviare. Le aziende dovrebbero controllare:
- quali corsi sono già stati svolti;
- quali aggiornamenti sono in scadenza;
- se i corsi previsti possono essere erogati in e-learning;
- se la piattaforma utilizzata è conforme;
- se la videoconferenza sincrona rispetta i requisiti richiesti;
- se la documentazione formativa è completa e correttamente archiviata;
- se la formazione è coerente con ruoli, mansioni e rischi aziendali.
In caso contrario, il rischio è quello di ritrovarsi con percorsi non pienamente validi o non sufficientemente documentati.
BrunoSicura al fianco delle aziende per la nuova formazione sicurezza
BrunoSicura affianca le aziende nella consulenza e formazione sulla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di trasformare la sicurezza da obbligo legislativo a leva di cultura, benessere e produttività. L’azienda è attiva nella formazione in presenza, in videoconferenza sincrona e in e-learning. In questa fase di cambiamento normativo, scegliere un partner qualificato significa evitare improvvisazioni, aggiornare correttamente i percorsi formativi e costruire un sistema di prevenzione realmente efficace.
Il 24 maggio 2026 ha segnato un passaggio importante per tutte le imprese. Adeguarsi non significa solo evitare sanzioni: significa proteggere persone, responsabilità e continuità operativa.
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